È stato esaminato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta, uno schema di regolamento a tutela dell'efficienza e dell'efficacia della Pubblica amministrazione. Lo fa sapere il Governo. Il provvedimento, che verrà ora trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere, stabilirà la procedura di accertamento, effetti e trattamento giuridico ed economico della misura, prevista dal decreto legislativo n. 165/01, all'art. 55 octies, introdotto con il decreto legislativo n. 150/09 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"). Il provvedimento si applica ai dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie. Ai dipendenti in regime di diritto pubblico, (come magistrati, appartenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica,ecc), si applica la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti). Secondo quanto prevede lo schema di decreto, per "inidoneità psicofisica permanente assoluta", ai fini del decreto, è lo stato di colui che "a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". Per "inidoneità permanente relativa", deve invece intendersi è lo stato di colui che "a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento". Nella nota diffusa dal Governo emerge inoltre che il Regolamento prevede una particolare procedura in merito: l'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità spetta all'amministrazione di appartenenza del dipendente o allo stesso dipendente interessato. Dopo il superamento del relativo periodo di prova, il dipendente può presentare la relativa istanza. La procedura è avviata dall'amministrazione in casi tassativi (assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente al servizio). In caso di assenza del dipendente per malattia, l'amministrazione, prima di concedere un ulteriore periodo di assesnza, si accerta delle condizioni di salute del dipendente al fine di verificare se esistano cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Negli altri casi, l'amministrazione, dandone immediata comunicazione al dipendente, può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta. Ferma restando la disciplina vigente in materia trattamenti pensionistici per inabilità la disciplina sugli infortuni di lavoro, se la inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.
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