Il Consiglio dei Ministri dello scorso 7 aprile ha varato una serie di modifiche alla disciplina vigente, in tema di congedi parentali, assistenza e permessi. Le norme prevedono quanto segue: il lavoratore dipendente, che intenda assistere una persona con handicap grave e residente in un comune distante almeno 150 km dalla sua residenza, dovrà esibire titoli di viaggio o altra idonea documentazione, a provare il tragitto tra la sua abitazione in cui risiede e il luogo in cui vive la persona assistita. Per le lavoratrici, che subiscono l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180esimo giorno dalla data di inizio gestazione, è prevista la possibilità di richiedere il ritorno in servizio anticipato, rispetto ai tempi previsti dalla disciplina vigente. Quanto ai congedi parentali, si prevede che per ogni minore con handicap grave, il padre lavoratore o la madre lavoratrice ha diritto al congedo per un periodo massimo di tre anni, da usufruire entro i primi otto anni di vita del minore, a patto che questi non sia ospitato presso strutture specializzate. Infine, è possibile assistere un coniuge o un parente o un affine, entro il primo o secondo grado di parentela, solo se il coniuge o il genitore di questi abbiano compiuto il 65esimo anno di età o siano affetti da patologie gravi o invalidanti o siano deceduti.
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