Con Parere n. 9 del 26 aprile 2011, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito alla proroga o meno del periodo di apprendistato, in caso di sospensione del rapporto di lavoro (per malattia, servizio militare, sospensione consensuale, gravidanza o congedo parentale, ferie). Nello specifico la Fondazione ha precisato che, in caso di assenze prolungate del lavoratore, il periodo di apprendistato è prorogato per consentire l'effettivo completamento del percorso di apprendimento e qualificazione sottolineando che le ipotesi più frequenti in cui ciò avviene sono la malattia, il servizio militare, la sospensione consensuale, la maternità o il congedo parentale, e le ferie. In caso di malattia, come sottolineato dalla giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro, non possono essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività: i periodi di sospensione "brevi" - ovvero di durata inferiore al mese - sono irrilevanti rispetto al computo dell'apprendistato e quindi non determinano la proroga del periodo mentre nel casi di periodi di assenza più lunghi la valutazione andrà effettuata caso per caso dall'impresa. Il prolungamento del periodo di apprendistato ricorre nelle ipotesi di servizio di leva, di sospensione consensuale per esigenze aziendali, di maternità o congedo parentale mentre le sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali, "sono in qualche modo preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per l'apprendistato e pertanto non comportano un prolungamento dello stesso".
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