In data 3 maggio 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. n. 277 del 23 dicembre 2010 contenente il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, L. 8 marzo 2000, n. 53. Il Decreto, che entrerà in vigore il 18 maggio 2011, prevede la concessione di contributi per le aziende che proporranno progetti articolati per consentire ai dipendenti di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati. Finanziati anche programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro, non inferiore a sessanta giorni, a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale e i progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori. Destinatari dei progetti sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità. Criteri per la valutazione dei progetti saranno l'innovatività, la concretezza, l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità dell'azione. Finanziamenti anche per i lavoratori autonomi per progetti che prevedano azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.
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