Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota circolare prot. 25/Segr/0009044, emanata in data 3 giugno 2011, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in caso di mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario di lavoro (R.O.L.). Nello specifico il Dipartimento, ribadendo che i c.d. R.O.L. costituiscono un istituto di natura contrattuale - la cui regolamentazione, requisiti e modalità di fruizione è ascrivibile alla disponibilità delle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale - sottolinea l'importanza che assumono accanto alla legge, la contrattazione collettiva aziendale e le pattuizioni di carattere individuale quali fonti regolatrici di istituti afferenti al rapporto di lavoro. Il Ministero, evidenziando come tali fonti siano da ritenersi strumenti maggiormente aderenti e conformi alle esigenze dei diversi contesti economico-sociali in cui sono inseriti i lavoratori, ritiene quindi possibile agevolare forme flessibili di godimento dei permessi per riduzione orario di lavoro, nell'ottica del contemperamento tra le esigenze dell'impresa e i diritti del lavoratore, in modo tale che non sia preclusa alla contrattazione collettiva anche aziendale ed alle parti individuali del rapporto la determinazione di un termine più ampio per la fruizione dei R.O.L., rispetto a quanto stabilito dal comtratto collettivo nazionale del settore di riferimento.
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