Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 16/22 giugno 2003), in risposta al quesito del Ministero degli affari esteri sul regime della pubblicità e le modalità di consultazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, previsto dal regolamento attuativo D.P.R. 104/2003 della legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (L. 459/2001), ha stabilito che l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, residenti all'estero, seppur liberamente consultabile, non può essere utilizzato per comunicazioni commerciali e messaggi promozionali. Il Garante ha precisato che tale elenco può essere utilizzato esclusivamente per usi legati alle consultazioni politico-elettorali e referendarie (attività di predisposizione delle liste, attività relative allo svolgimento della campagna elettorale, invio di comunicazioni propagandistiche), alle quali i cittadini stranieri sono chiamati, di volta in volta, ad esprimere il proprio giudizio. L'Autorità sottolinea che, "il regime, in base al quale viene consentito a chiunque di copiare stampare o mettere in vendita le liste elettorali, trova un limite specifico nell'art. 5 del regolamento n. 104/2003, che vieta la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori residenti all'estero salvo che per le finalità politico-elettorali sancite dalla legge sul diritto di voto degli italiani all'estero, in particolare per quelle legate alla predisposizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale".
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