La Corte di Cassazione con la sentenza 22 giugno 2011, n. 13577 si è pronunciata sul trattamento di integrazione salariale (CIGS). La finalità della CIGS, erogata dall'Inps, è integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa. Per avere questa prestazione economica il lavoratore deve possedere determinati requisiti che sono la condicio sine qua non della Cassa Integrazione. Secondo l'art. 8 del DL 86/1988 (convertito dalla L. 160/1988), l'interessato è obbligato a comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di qualunque tipo di attività lavorativa che, in astratto, secondo le regole di comune esperienza, sia idonea a produrre reddito, mentre è irrilevante che l'attività stessa non sia prevalente o non sia remunerativa, sicché non è necessaria la prova relativa alla concreta produzione di reddito per effetto dell'attività in questione. Infatti il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La sola attività lavorativa compatibile con la continuazione della CIGS è il lavoro temporaneo e saltuario, ma anche in questo caso è necessaria la comunicazione all'Inps, pena la decandenza dal diritto al trattamento.
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