L'INPS, con la circolare n. 90 del 24 giugno 2011, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della deroga prevista dall'art. 12, comma 5 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'art. 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010 n. 220. In particolare l'Istituto ricorda che la L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha integrato il comma 5 della L. n. 122 del 2010, estendendo la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223 e prevedendo che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; ai lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 nonché ai titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010. L'INPS, si legge nella circolare, provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78. La volontà di avvalersi della deroga deve essere manifestata all'atto della presentazione della domanda di pensione. Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento restando inteso che la certificazione non esonera l'interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione, corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.
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