Anche un detenuto ha diritto all'informazione e pertanto il divieto non ricevere il giornale Non può essere prorogato all'infinito ma può essere inflitto per un periodo massimo di sei mesi e con una sola proroga di tre mesi che comunque è ammessa soltanto se viene rinnovata prima della scadenza del provvedimento. È quanto afferma la corte di cassazione che ha dato ragione un detenuto nel carcere di Viterbo che aveva impugnato un provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza con cui gli era stato negato di ricevere il giornale da lui preferito. La prima sezione penale della Corte (sentenza n.25849/2011) chiarisce però che "il provvedimento limitativo puo' essere emesso ex novo in qualunque tempo, laddove ne sussistano i presupposti". Ciò che conta dunque rispettare la ratio dell'art. 18 ter comma 1 ordin. pen. evitando che "limitazioni tanto rilevanti dei diritti dei detenuti si prolunghino senza sostanziale soluzione di continuita' oltre i termini previsti".
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