Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 24 del 12 settembre 2011, fornisce chiarimenti in merito all'art. 11, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi. Con l'articolo 11 del Decreto Legge 138/2011, precisa il Dicastero, il Governo si pone l'obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento con il fine di "ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento". Il Ministero, precisando le novità introdotte dall'art. 11, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, chiarisce che le disposizioni introdotte dal D.L. citato non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno proseguire in base alla vecchia normativa. Inoltre nella circolare si evidenzia che ai fini dei controlli il personale ispettivo deve verificare: la tipologia di tirocinio applicata, se di formazione o inserimento nonché la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente. Nel corso degli accessi, qualora il tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del DL n. 138/2011 non risulti conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo dovrà provvedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili.
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