L'INPS, con circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, fornisce istruzioni in merito all'esercizio del diritto di opzione tra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 234 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa L. n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. L'Istituto precisa che, per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indispensabile che l'assicurato presenti alla competente Struttura dell'Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità. Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità dopo la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima, gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Nel caso in cui non venga esercitata tale opzione o venga esercitata in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità. L'INPS, evidenziando che in ogni caso di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità, sottolinea che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l'assicurato e l'Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.
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