I datori di lavoro privati, individuato il numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato riferito a ciascuna unità produttiva, possono compensare, in via automatica, le eccedenze di lavoratori assunti in determinate unità produttive con le carenze di lavoratori da assumere nelle altre unità produttive, senza alcun peculiare onere formale. La compensazione opera, infatti, automaticamente sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro, attraverso la comunicazione del prospetto informativo. E' quanto si legge nella circolare n. 27 del 24 ottobre 2011 con cui il Ministero del Lavoro, in seguito alle modifiche apportate alla normativa sui disabili (art. 9, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011), fornisce chiarimenti in merito al "collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni", con particolare riferimento alle assunzioni degli aventi diritto al cd. servizio di "collocamento mirato". Tale sistema di compensazione, precisa il Dicastero, è esteso anche alle imprese che fanno parte di un "gruppo" vale a dire alle società collegate o controllate. L'unico adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione riguarda la presentazione in via telematica del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. La c.d. "automaticità" della compenazione non è prevista per i datori di lavoro pubblici per i quali la copensazione territoriale deve essere necessariamente autorizzata preventivamente con le modalità che saranno individuate in una apposita direttiva dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.
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