Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio scorso è stato pubblicato il Comunicato del Ministero delle Finanze relativo al saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Tale comunicato dispone che, ai sensi dell'art. 5, 2° co. D.L. n. 231/02, il saggio d'interesse applicabile per i ritardo nei pagamenti, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali), è pari al 2,10% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2003. In altre parole, il saggio di interesse a favore del creditore nei casi di ritardo nelle transazioni commerciali sarà del 9,10%. Il suddetto decreto, e pertanto la disciplina sugli interessi di mora, è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002, ma in ogni caso le parti possono liberamente derogarvi.
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