La destinazione e la gestione dei beni confiscati alla malavita organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, costituiscono ormai un problema assai delicato, in considerazione dell'ormai acclarata inadeguatezza della predetta normativa. Infatti tali beni vengono trasferiti al demanio dello Stato e successivamente, sentito il parere dei Prefetti e dei sindaci dei comuni in cui tali beni si trovano, vengono destinati ad attività socialmente utili. Il percorso procedurale è lento e farraginoso - tanto per la tempistica che per l'enorme mole di passaggi burocratici da rispettare - e, a volte, si rivela inutile per l'inadeguatezza e l'inattività delle istituzioni chiamate ad assolvere ad uno dei momenti del complesso procedimento voluto dal legislatore a scopi puramente garantistici, ma poco considerando l'aspetto dell'efficacia e dell'efficienza. A superare tali disfunzioni mirano i numerosi progetti di legge che sono stati presentati in ambedue i rami del Parlamento
, ma il cui esame, purtroppo, non è ancora iniziato. Miglior fortuna sembra avere il disegno di legge Atto Senato n. 2140, presentato nel marzo scorso, ma che, in virtù del fatto di essere stato fatto proprio da un gruppo parlamentare lo scorso 3 luglio, a norma del Regolamento dovrà obbligatoriamente iniziare la trattazione entro un mese da questa data. A calcoli fatti, certamente, si comprende che il 2 agosto con estrema probabilità le Camere saranno in pausa estiva, ma, in ogni caso l'essere già stato assegnato in Commissione permetterà a tale progetto quantomeno la presa effettiva in considerazione alla riapertura estiva. L'Atto Senato 2140 è titolato " Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Innanzitutto tale progetto di legge mira a superare la logica ed il contesto del "Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali" di cui al decreto del Presidentte della Repubblica del 19 gennaio 2001, e snellire il procedimento successivo alla confisca definitiva. Inoltre è necessario valorizzare, in materia, la figura del Prefetto, istituzione - come si può leggere nella relazione della legge - " che costituisce la rappresentazione più autorevole e più qualificata dello Stato democratico nel territorio". Ulteriore esigenza, è la esplicita previsione di risorse finanziarie da destinare al recupero funzionale dei beni confiscati, troppo spesso ridotti in stato di abbandono dopo lunghi anni di approssimativa e superficiale amministrazione giudiziaria. Nel dettaglio il disegno di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione dell'Agenzia
nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, alla quale passano le competenze del predetto Commissario, e che opera alla diretta dipendenza funzionale del Ministero dell'Interno. Per il funzionamento di tale agenzia è autorizzata la spesa di circa 100.000 euro all'anno. L'articolo 2, in sostanza, destina i beni confiscati allo Stato e stabilisce che dopo la confisca definitiva, l'amministratore di tali beni opera sotto il controllo dell'Agenzia di cui all'articolo 1. E' l'Agenzia che destina i beni confiscati, secondo quanto stabilisce l'articolo 3, ma sentito il parere del Prefetto della provincia in cui i beni si trovano: è questa una ulteriore e importante conferma del ruolo del Prefetto e del riconoscimento dell'infungibile livello di conoscenza delle esigenze del territorio che egli possiede. Ancor più importante è la disposizione del terzo comma dell'articolo 3 che prevede che possa essere il Prefetto a proporre la destinazione dei beni. L'articolo 4 stabilisce infine che l'Agenzia consegna il bene confiscato al soggetto assegnatario. I restanti articoli si occupano delle modalità organizzative e normative della istituenda Agenzia e "il passaggio delle consegne" con l'attuale Commissario straordinario. Fin qui il disegno di legge che, collegato però ad un altro problema, diventato di estrema attualità in questi ultimi mesi: la carenza "immobiliare" delle dotazioni delle forze dell'ordine. Nell'ottica delle pesanti riduzioni finanziarie a seguito della politica economica del Governo, spesso le Forze dell'ordine si sono lamentati dei pesanti tagli monetari. Lo scorso 4 giugno, rispondendo ad un interrogazione a risposta immediata in Aula Camera, il Minsitro dell'Interno lamentò questa "carenza immobiliare", dovuta a varie ragioni, fra cui l'indisponibilità degli immobili, la difficoltà degli enti locali di accollarsi le spese per il mantenimento di essi, pur condividendo anch'essi l'esigenza della sicurezza pubblica integrata, nell'ottica della nuova condivisione dei poteri tipica dello stato federale, concludendo, amaramente, che la situazione non vedeva, al momento, sicure e definitive vie d'uscita. Una risposta ineccepibile dal punto di vista del realismo finanziario, ma, certamente preoccupante dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, uno dei cui elementi essenziali è la "presenza fisica" delle sedi territoriali delle forze dell'ordine, che possa fungere da deterrente prodromico al compimento di attività illegali. Proprio questo disegno di legge potrebbe fungere da veicolo per risolvere la situazione. Se il Prefetto, constatata la presenza di un immobile da confiscare in un'area ove è necessaria la presenza di un sito per la Polizia, o i Carabinieri, o la Guardia di Finanza - conmsiderando che la malavita, fra l'altro, non risparmia in qualità per le proprie abitazioni - propone all'Agenzia che "immediatamente" tale immobile sia assegnato alle Forze dell'Ordine, si risparmierebbero tempo e denaro, ma, soprattutto, si conderirebbe un risarcimento a tutte le vittime delle Forze dell'ordine che sacrificano la propria vita, o la propria completa incolumità fisica, proprio per perseguire i criminali. Sarebbe una sorta di positiva legge del contrappasso, così come è già stato effettuato in altre occasioni, ove immobili e terreni appartenenti a trafficanti di droga sono serviti proprio per garantire la costruzione di comunità di recupero.

(Articolo pubblicato su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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