È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011 il comunicato sulla entrata in vigore in Italia della Convenzione del Consiglio d'Europa Per la protezione degli animali da compagnia. La convenzione era stata siglata Strasburgo il 13 novembre 87 ed è stata resa esecutiva in Italia dall'art.2 della Legge 201/2010. La convenzione è ora operativa anche in Italia a partire dal 1 novembre 2011. Secondo quanto si legge nella convenzione deve intendersi animale da compagnia "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia". Chi possiede un animale da compagnia deve anche fornirgli cure attenzione tenendo conto, in base alla sua specie alla sua razza, dei suoi bisogni etologici. In base alle disposizioni normative in vigore agli animali di compagnia Non possono somministrarsi sostanze o applicare trattamenti per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni Sia in caso di competizioni sia in relazione a qualsiasi altro momento della sua vita se ciò può mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale. Sempre in base alla Convenzione "Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia" e "Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia". Chi si occupa di un animale inoltre dovrà "rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza".
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