L'Inail, con nota protocollo n. 8082 del 2011, fornisce le prime indicazioni relative alla riforma dell'apprendistato in vigore dal 25 ottobre (T.U. 167/2011), precisando che, per una durata di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole, cioè fino al 25 aprile 2012, è possibile applicare la previgente disciplina legislativa e contrattuale. L'Istituto sottolinea che la previsione di un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale è possibile applicare le vecchie regole, è relativa alle tipologie di apprendistato che, per essere attuate, necessitano di un intervento di recepimento da parte della contrattazione collettiva e/o delle regioni. L'apprendistato di tipo professionalizzante, invece, è soggetto alle nuove regole anche durante il periodo transitorio sempre che regioni e ccnl abbiano recepito la riforma e regolamentato i profili di propria competenza. L'Inail ricorda poi, che il TU ribadisce che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali rientra nell'ambito delle norme sulla previdenza e assistenza obbligatoria che si applicano agli apprendisti con copertura assicurativa che si estende all'attività di insegnamento, in azienda o fuori di essa. Per ciò che riguarda le sanzioni l'Inail spiega che il T.U. dispone un regime sanzionatorio nei casi di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative e nei casi di inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e svolgimento dei rapporti di apprendistato.
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