Il 15 luglio scorso il senato ha definitivamente approvato una legge, di iniziativa governativa, recante modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale dgli esperimenti nucleari. Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, impegna gli Stati Parte a non effettuare attività sperimentali che comportino esperimenti nucleari. Il Trattato costituisce uno strumento basilare, unico nel suo genere, per un controllo efficace e credibile degli esperimenti nucleari, per la salvaguardia del genere umano e dell'ambiente; adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996, già firmato da 160 Paesi e ratificato da 66 Stati Parte, tra cui la Federazione russa e tutti i Paesi dell'Unione europea, il Trattato impegna gli Stati firmatari a realizzare le strutture necessarie alla verifica prima della sua entrata in vigore, che potrà avvenire solo dopo la ratifica di 44 Stati indicati esplicitamente nel Trattato in quanto, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sarebbero capaci di realizzare esperimenti nucleari. Gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il Trattato, ma fin dall'ottobre del 1999, hanno assicurato che nel frattempo rispetteranno la moratoria unilaterale degli esperimenti nucleari e che l'Amministrazione continuerà a adoperarsi in favore della ratifica. Gli Stati Uniti si sono altresì impegnati, nell'ambito dell'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari, a portare avanti le misure di approntamento del sistema di rilevamento dei dati che, subito dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà associato ad un sistema di verifica mediante ispezioni. Si può pertanto ragionevolmente ritenere che Washington in attesa della ratifica, continuerà a versare all'Organizzazione la propria quota annuale, pari al 25 per cento del bilancio complessivo dell'Organizzazione, quota che nel 2001 è stata superiore a circa 20 milioni di dollari. La nuova legge mira ad integrare il disposto della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, anche al fine di dare continuità agli obblighi assunti con la ratifica del Trattato dopo il 31 dicembre 2000, termine indicato dalla citata legge 15 dicembre 1998, n. 484, ed oltre il quale non sono più disponibili i fondi previsti dalla stessa legge per il finanziamento della quota italiana di partecipazione all'Organizzazione internazionale, nonchè per consentire all'Autorità nazionale di completare e mantenere le strutture nazionali deputate agli adempimenti richiesti dal Trattato, anche attraverso la collaborazione con enti specializzati, in grado di fornire un supporto tecnico qualificato. Per quanto riguarda le strutture internazionali, i Paesi firmatari hanno istituito a Vienna una Commissione preparatoria ed un Segretariato tecnico provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione ed un sistema di rilevamento che, data la sua complessità, al fine di diventare operativo alla data di entrata in vigore del Trattato, necessiterà di un ulteriore finanziamento di circa 500 milioni di dollari. Con i fondi già messi a disposizione nel bilancio triennale 1998-2000, il Segretariato tecnico provvisorio fino ad ora è stato in grado di realizzare il 15 per cento del sistema di rilevamento, costituito da 321 stazioni sismiche, radionuclidiche, infrasoniche ed idroacustiche, nonchè da 16 laboratori di analisi sparsi in tutto il mondo. Parallelamente gli Stati firmatari si sono impegnati a proseguire nella realizzazione delle strutture nazionali, comprendenti sensori e centri di raccolta e valutazione dei dati nazionali, da collegare in tempo reale con il Centro internazionale dati di Vienna. In l'Italia, per il collegamento con il Centro dati di Vienna, sarà impiegata la stazione VSAT del Fucino. E' opinione diffusa che, a prescindere dall'entrata in vigore del Trattato, la disponibilità di un così complesso ed intrusivo sistema di monitoraggio della situazione mondiale costituisca, di per sé, uno strumento internazionale in grado di esercitare una pressione politica mondiale in favore della dissuasione a proseguire gli esperimenti nucleari e contro la proliferazione delle armi nucleari. Per tale motivo, i principali partner dell'Italia che, come noi, hanno già ratificato il Trattato, si sono prontamente impegnati, nonostante le perduranti incertezze sui tempi della sua entrata in vigore, per rendere operative al più presto le rispettive strutture nazionali dotate di centri di valutazione della situazione. Ad esempio si rammentano le immediate reazioni agli esperimenti francesi a Mururoa e alle esplosioni nucleari sotterranee di India e Pakistan, registrate dai sensori già operativi del sistema e stigmatizzate a livello politico mondiale. Il Ministero degli affari esteri, dopo l'approvazione della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, ha provveduto a versare all'Organizzazione le quote arretrate per gli anni 1998 e 1999 e ad avviare le misure nazionali necessarie per l'applicazione del Trattato; in particolare, nella sua veste di Autorità nazionale, nel corso del 1999, ha avviato la realizzazione delle strutture nazionali per la raccolta e l'analisi dei dati sismici, radionuclidici, infrasonici ed idroacustici su avvenimenti naturali ed artificiali che dovranno essere registrati con continuità dai sensori nazionali (per discriminare eventuali esplosioni nucleari dagli eventi naturali) ed essere conseguentemente trasmessi al Centro internazionale dati di Vienna. A tale fine, il Ministero degli affari esteri ha avviato un rapporto di collaborazione con gli enti nazionali, specializzati nella sorveglianza del territorio nazionale e che hanno una competenza tecnica specifica nei settori indicati dal Trattato: si tratta, in particolare, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Per consentire alla rete nazionale di rilevamento dei dati ed al Centro di valutazione presso l'Autorità nazionale di acquisire la capacità di discriminare esplosioni nucleari da eventi naturali di natura sismica, radionuclidica, infrasonica ed idroacustica, nonché di essere pienamente operativi alla data di entrata in vigore del Trattato, appare indispensabile acquisire al più presto la necessaria esperienza e definire le procedure atte a valutare gli elementi registrati che riguardano essenzialmente dati e situazioni riguardanti altri Paesi, specie del Mediterraneo, in cui è già stata realizzata un'apposita rete scientifica (MEDNET) dall'INGV, che potrà essere utilmente inserita nelle strutture previste dal Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). Il provvedimento legislativo si propone pertanto di autorizzare l'impiego del personale altamente specializzato delle agenzie e degli istituti indicati, per consentire all'Autorità nazionale di acquisire valutazioni tecniche da far valere anche in sede internazionale per denunciare inadempienze o violazioni agli obblighi del Trattato. Una sufficiente capacità operativa potrà essere raggiunta solo attraverso un adeguato periodo di rodaggio e di integrazione con la rete internazionale. In particolare, la nuova legge: - sostituisce l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, nel senso di provvedere ad una migliore definizione dei soggetti chiamati a collaborare con il Ministero degli affari esteri, Autorità nazionale, nel dare attuazione agli obblighi di cui all'articolo III del Trattato;
- corregge un errore di scrittura dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, secondo il quale il Ministero avrebbe dovuto presentare la relazione annuale a se stesso;
- integra l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, con un comma 1-bis volto ad esplicitare le facoltà concesse all'ufficio dell'Autorità nazionale per porre in essere le sue numerose e complesse incombenze, compresa la partecipazione all'attività dell'Organizzazione internazionale, nonché la predisposizione di incontri e di seminari tecnici con altri Stati firmatari per l'esame e la concertazione preliminare di tematiche di comune interesse;
- sostituisce l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n 484, al fine di esplicitare meglio i soggetti appartenenti al nucleo ispettivo;
- inserisce sanzioni per coloro che si rifiutino di adempiere agli obblighi di verifica imposti dal Trattato, nonché le procedure per l'esecuzione coatta dell'ispezione;
- eroga, a decorrere dall'anno 2002, degli ulteriori finanziamenti rispetto a quelli a suo tempo concessi dalla legge 15 dicembre 1998, n. 484, per il triennio 1998-2000, pari, per il 2002, a 9.718.797 euro, e, a decorrere dal 2003 a 5.886.226 euro.
- corregge un errore di scrittura dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, secondo il quale il Ministero avrebbe dovuto presentare la relazione annuale a se stesso;
- integra l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, con un comma 1-bis volto ad esplicitare le facoltà concesse all'ufficio dell'Autorità nazionale per porre in essere le sue numerose e complesse incombenze, compresa la partecipazione all'attività dell'Organizzazione internazionale, nonché la predisposizione di incontri e di seminari tecnici con altri Stati firmatari per l'esame e la concertazione preliminare di tematiche di comune interesse;
- sostituisce l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n 484, al fine di esplicitare meglio i soggetti appartenenti al nucleo ispettivo;
- inserisce sanzioni per coloro che si rifiutino di adempiere agli obblighi di verifica imposti dal Trattato, nonché le procedure per l'esecuzione coatta dell'ispezione;
- eroga, a decorrere dall'anno 2002, degli ulteriori finanziamenti rispetto a quelli a suo tempo concessi dalla legge 15 dicembre 1998, n. 484, per il triennio 1998-2000, pari, per il 2002, a 9.718.797 euro, e, a decorrere dal 2003 a 5.886.226 euro.
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