Nella sentenza di accoglimento del ricorso presentato da una malata terminale di cancro, il Magistrato ha spiegato di essere giunto a tale decisione facendo leva sulla tutela del diritto alla salute, così come garantito dall'art. 32 della Cost. secondo il quale "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse generale della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti".
Il giudice ha argomentato che, laddove le strutture sanitarie non sono in grado di offrire rimedi alternativi rispetto ad esigenze insopprimibili, il diritto alla salute non può sottostare a limiti e condizionamenti di sorta. Pertanto, sulla base del dettato costituzionale ed in linea con gli altri Paesi europei, le Asl debbono fornire gratuitamente anche i cosiddetti farmaci che contengono sostanze vietate dalla legge, nei casi di malattie terminali che non consentano cure con altri analgesici in commercio.