Adiconsum riporta in un comunicato stampa la conclusione alla quale sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano in merito al recapito a casa a mezzo dei servizi postali delle cartelle esattoriali di Equitalia. Secondo le tre commissioni una multa, o qualsiasi altra cartella recapitata dal Concessionario in tal modo potrebbe essere considerata giuridicamente inesistente: la legge chiamata in causa è l'art. 26 del DPR n. 602/73, nella quale si parlerebbe di "notificazione" di un atto, ovvero di un atto non spedito direttamente all'utente, ma che deve essere intermediato da soggetti abilitati. L'associazione ricorda che poche sono le categorie autorizzate a ciò, e sarebbero nello specifico soltanto gli Ufficiali della Riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali, ma soltanto nel caso in cui esista una convenzione tra Comune e Concessionario, e qualunque altro soggetto legalmente abilitato dal Concessionario stesso. Soltanto questi ultimi possono redigere la "relata di notifica", la quale sarebbe un passaggio determinante nel procedimento di notificazione: in conclusione, il contribuente sarebbe autorizzato a livello giuridico a obiettare l'inesistenza di una cartella esattoriale qualora manchi della relata di notifica. Equitalia, vittima nelle ultime settimane di numerosi attentati alle proprie sedi per mano di gruppi di anarchici, non avrebbe ancora esposto il suo parere riguardo alla possibilità che a causa del summenzionato cavillo legale, molti contribuenti sarebbero di fatto autorizzati a non pagare quanto dovuto.
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