Il caso Ungheria: maggior rapidità e addio alla competenza funzionale www.consulenzalegaleungheria.it
- La scelta del legislatore ungherese di attribuire la competenza dell'emissione dei decreti ingiuntivi direttamente ai notai e non più ai giudici dei Tribunali ordinari non può lasciar certo indifferenti gli operatori del settore, tanto più in un periodo storico in cui i legislatori europei sono alla continua ricerca di "modifiche/invenzioni" volte ad alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali. Venendo al dato legislativo è doveroso riportare che nel vigente ordinamento ungherese il procedimento di ricorso per ingiunzione di pagamento é disciplinato dalla legge L del 2009 sul "procedimento di ricorso per ingiunzione di pagamento" e dagli articoli 313-323 della legge III del 1952 sulla procedura civile.
Nello specifico deve essere menzionato l'art. 1 della predetta legge L del 2009 che attribuisce, per l'appunto, ai notai la competenza in relazione al procedimento di ricorso per ingiunzione di pagamento.

Quando il creditore è persona giuridica
il ricorso deve essere necessariamente depositato in via elettronica presso la Camera dei Notai Ungheresi, che assegna il ricorso ad uno specifico notaio.

Quando il creditore è, invece, una persona fisica il ricorso può essere presentato, a scelta del creditore stesso, in forma elettronica con firma digitale, in forma cartacea od orale; se il deposito del ricorso è effettuato da un avvocato l'unica forma possibile è quella elettronica. In ogni caso competente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento rimane il notaio.

La rapidità dell'emissione del decreto ingiuntivo
è assolutamente garantita atteso che è la stessa legge più volte citata a prevedere che il notaio adito sia tenuto a provvedere (accogliendo o rigettando l'istanza) entro e non oltre tre giorni lavorativi dal deposito.

Una volta che il notaio abbia emesso il decreto ingiuntivo, analogamente a quanto accade nel nostro Paese, il provvedimento deve essere notificato al debitore, il quale ha solo 15 giorni di tempo per pagare ovvero per opporsi. In caso di opposizione, e contestuale pagamento dell'imposta processuale, la procedura si trasforma in procedimento giudiziario ordinario a cognizione piena davanti al Tribunale.

Considerato che l'emissione del decreto è di competenza del notaio e che il giudizio in caso di opposizione è di competenza della magistratura
ordinaria, non ha ovviamente più alcun senso parlare di competenza funzionale.

Tuttavia, se è pur vero che in caso di opposizione il fascicolo passa sia nelle mani del notaio sia del giudice, è altrettanto vero che la magistratura è comunque sgravata di tutti i procedimenti privi di opposizione (e non è poco!).

Il risultato ottenuto dal legislatore ungherese è assolutamente lusinghiero: un procedimento celere e con un evidente sgravio per i giudici, i quali sono tenuti ad occuparsi della materia solo ed esclusivamente in caso di opposizione.

Potrebbe proporsi in Italia una procedura analoga?

Nel prossimo articolo "UNGHERIA: agli avvocati la costituzione di società e la compravendita immobiliare".

Avv. Davide Sacco
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