Lo strumento della protezione del credito assume sempre più importante rilievo nel diritto spagnolo, poiché la tutela di esso è fondamentale, nell'economia di un Paese. Ciò si realizza quando la tutela è efficace e veloce. Con la Ley n. 1/2000, il legislatore spagnolo ha mirato a consolidare la protezione del credito grazie ad un procedimento monitorio che nel caso in cui il debito consta di una somma certa, esigibile ed inoltre che ciò risulti da documentazione firmata dal debitore, sia elettronica che cartacea, come ad esempio le fatture, i fax, telegrammi, i certificati di consegna o qualsiasi altro documento che possa determinare l'esistenza del rapporto commerciale. Se tali documenti, necessari per dare inizio al procedimento, non sono controfirmati dal debitore, è comunque necessario che dimostrino l'esistenza dei crediti. Inoltre non è sufficiente per il creditore dimostrare con i documenti l'esistenza del credito da tutelare, ma dovrà anche attivare il procedimento per mezzo di una domanda scritta (petición). Con tale domanda il creditore dichiarerà inoltre l'identità del debitore, il domicilio o la residenza del debitore e l'origine e il valore del debito. La procedura dunque inizia con presentazione della c.d. "domanda di ingiunzione di pagamento" e ad essa sono allegati i documenti che permettono di verificare l'esistenza del credito. La competenza esclusiva spetta al giudice di primo grado del luogo di residenza o domicilio del debitore, e se questi sono sconosciuti, al giudice del il luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. Se la petición non viene accolta dal giudice, lo stesso emana un decreto motivato che potrà essere impugnato dal creditore nel termine di 5 giorni, mentre se la domanda risulta fondata, il giudice emana ordinanza decisoria, con ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore, che sarà allo stesso notificata. Cosi facendo il debitore si troverà nelle condizioni di dover scegliere entro 20 giorni di pagare ed in questo caso il procedimento termina oppure potrà scegliere di non pagare ed opporsi a tale richiesta. Ma potrebbe accadere anche che il debitore ingiunto rimanga inattivo, ad esempio non pagando e non opponendosi all'ingiunzione di pagamento nel termine previsto, in questo caso il giudice adito provvederà d'ufficio all'emissione di un decreto con efficacia esecutiva. Il debitore può opporsi presentando innanzi al giudice adito uno scritto con cui evidenzi i motivi dell'opposizione anche allegando altra documentazione. A seguito di tale opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. Questa procedura mira a facilitare il recupero del credito, avvalendosi di una procedura rapida ed efficace per il recupero delle somme, ciò ha comportato per quanto concerne le controversie aventi come oggetto la riscossione di un credito di ottenere dei buoni risultati Ciò si spiega dal momento che un imprenditore, può avvalersi di un procedimento rapido ed efficace per recuperare il proprio credito, evitando cosi di dover affrontare costi elevati se la procedura fosse complessa e lunga. Nel corso degli ultimi anni si è cercato di intervenire al fine di migliorare con strumenti efficaci la protezione del credito. In tal senso è importante sottolineare come anche l'Unione Europea sia più volte intervenuta in questa materia, grazie all'intervento di notevole importanza che si è determinato con il Regolamento CE 1896/2006 che ha introdotto nel sistema normativo UE il procedimento monitorio europeo, che tramite una procedura ingiuntiva comune permette il pagamento di crediti monetari transnazionali sia in ambito civilistico che commerciale. Ovviamente l'Unione Europea da sempre mira a pervenire, attraverso l'introduzione e l'applicazione di strumenti di tutela economica efficaci e veloci. E' bene ricordare che comunque il procedimento monitorio europeo non è l'unico strumento di protezione del credito, considerato che tale strumento processuale comunitario non sostituisce le procedure ingiuntive presenti in ogni Stato comunitario, esso è pertanto solo un mezzo aggiuntivo e facoltativo cui adire per i crediti pecuniari non impugnati. Sia il Regolamento CE 1896/2006 che il successivo 861/2007 hanno comportato l'applicazione dei principi evolutivi del nuovo modello ingiuntivo europeo, favorendo l'elaborazione della legge 13/2009. Cosi facendo, il legislatore spagnolo volendo stimolare maggiormente l'accesso a questo strumento processuale, è intervenuto aumentando la cifra massima che può essere vantata attraverso il processo monitorio, innalzandola da 30.000 a 250.000 euro. Questo intervento ha comportato anche la revisione della somma massima delle domande nell'ambito del processo verbale, con il superamento del doppio la cifra iniziale, passando da 3.000 ai 6.000 euro. Le modifiche apportate dalla Legge 13/2009 non si fermano qui, ma ad esempio si è intervenuto innalzando l'ammontare di un reclamo che non prescrive l'obbligatorietà d'intervento di un legale, e cosi facendo si è passati dai 900 euro ai 2.000 euro. Il legislatore spagnolo mira pertanto a fornire una risposta efficace, avvalendosi di questo strumento processuale nella lotta contro il fenomeno della morosità, poiché come si evince da vari studi svolti dal parlamento europeo si nota chiaramente come la Spagna sia uno dei paesi membri maggiormente interessati da questo fenomeno, pertanto solo un procedimento veloce ed efficace può favorirne il recupero in tempi brevi ed arginando gli effetti negativi che ciò comporta. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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