Lo afferma e conferma il TAR Campania,con una recente pronunzia ,della quarta sezione,fissata sotto il n.ro 1173/2012, e resa " in forma semplificata secondo il rito ex art.60 del dls 104/2010,sul nuovo processo amministrativo . Cosa ha detto il Tar . Poche e significative cose . A fronte di una ordinanza demolitiva, per abuso edilizio, da parte del Sindaco e a carico di un cittadino che aveva realizzato un manufatto di circa 80 mq. senza la richiesta e il rilascio di un permesso di costruzione,su di un'area avente destinazione agricola,nell'ambito dello strumento urbanistico locale,richiamare,secondo il Tar il procedimento "preventivo " ex l.241/90 ( contestazione,invito alle deduzioni,nomina di un responsabile del procedimento, a carattere istruttorio, determinazione finale ) ,così comne aveva preteso il ricorrente, non costituisce atto " dovuto " . In presenza di abusi edilizi non opera questo procedimento di preventiva salvaguardia per il soggetto da penalizzare . In secondo luogo,dice sempre il Tar napoletano, a fronte di abuso edilizio pieno, non c'è bisogno di alcuna " motivazione " . E non ricorre alcun profilo di illegittimità e di eccesso di potere per illogicità,manifesta ingiustizia e per mancanza di motivazione . L'ordinanza deve essere secca . Una volta riscontrato l'abuso,segge la demolizione . Sic et simpliciter.
(prof.avv.Ciro Centore)
348/509491
ciro.centore@libero.it
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