Il Garante della Privacy ha confermato che con il Decreto Semplificazioni è stato soppresso il Documento Programmatico per la Sicurezza, o DPS, nello specifico grazie al Decreto Legislativo del 9 febbraio 2012, n. 5, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge. Prima del nuovo decreto, l'articolo 34, comma 1, lett. g, del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali", aveva portato all'obbligo di mantenere un Documento Programmatico per la Sicurezza in caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, che fosse aggiornato ogni anno entro il 31 marzo. L'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il Documento Programmatico per la Sicurezza è stato quindi eliminato, salvo eventuali modifiche che potrebbero prossimamente provenire dal Parlamento stesso. Il dettaglio direttamente dal comunicato del Garante della Privacy: Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: