La Cassazione torna sul concetto di difetto di costruzione previsto dall'art. 1669 c.c. affermando che lo stesso può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera.
Il concetto di difetto di costruzione
Secondo l'art. 1669 c.c. nel caso di appalto di costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
La Cassazione si è più volte pronunciata sul concetto di difetto di costruzione.
Nelle ultime decisioni [Sez. II, sent. n. 456 del 19-01-1999, Di Noi c. Tripoli ; Sez. II, sent. n. 9636 del 16-07-2001, Soc. Imp. F.lli Passeri di Passeri c. Ciocci] la S.C. aveva affermato che il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 cod. civ.legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.
L'ultima decisione
Recentemente Cass. civ. Sez.II, sent. n. 8811 del 30/05/2003 Ric. Impresa Edile Scampi Snc, Res. Nestle' Italiana SpA ha affermato: In tema di appalto, il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 cod. civ., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi (accessori o secondari) che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo.
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
Il concetto di difetto di costruzione
Secondo l'art. 1669 c.c. nel caso di appalto di costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
La Cassazione si è più volte pronunciata sul concetto di difetto di costruzione.
Nelle ultime decisioni [Sez. II, sent. n. 456 del 19-01-1999, Di Noi c. Tripoli ; Sez. II, sent. n. 9636 del 16-07-2001, Soc. Imp. F.lli Passeri di Passeri c. Ciocci] la S.C. aveva affermato che il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 cod. civ.legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.
L'ultima decisione
Recentemente Cass. civ. Sez.II, sent. n. 8811 del 30/05/2003 Ric. Impresa Edile Scampi Snc, Res. Nestle' Italiana SpA ha affermato: In tema di appalto, il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 cod. civ., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi (accessori o secondari) che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo.
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