Il provvedimento detta diverse prescrizioni comportamentali per le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna.
Se l'esercitazione avviene in autostrade con tre o più corsie, è possibile impegnare solo le prime 2 più vicine al margine destro. Bisogna inoltre rispettare il limite di velocità dei 100 km orari prescritto dal secondo comma dell'articolo 117 del codice della strada. Se poi l'esercitazione avviene "in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, utilizzando un veicolo diverso da quello di un'autoscuola" sul veicolo non sono ammessi passeggeri. Eccetto naturalmente l'istruttore.
Il secondo comma dell'art. 1 dispone inoltre che le lezioni debbon essere individuali, e che ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
Qui di seguito il testo del Decreto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 aprile 2012
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo
Visto in particolare l'art. 122, comma 5-bis, del predetto codice della strada, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera b),
della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, prescrive esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed
autorizzato, demandandone la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», ed in particolare l'art.
372, comma 2, che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ora assorbiti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada;
Visto, inoltre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, recante «disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita' di esercizio», ed in particolare l'art. 3, comma 4, nella parte in cui rinvia, ai fini dei contenuti della formazione obbligatoria del minore istante l'autorizzazione alla guida accompagnata, ai contenuti di cui all'allegato 4 allo stesso decreto,
i cui punti C, D ed E prescrivono esercitazioni di guida in condizioni di visione notturna, su strade extraurbane o su autostrade;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, che prevede che il candidato che presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta', gia' titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, e' esonerato, tra l'altro, dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada;
Visto l'art. 11-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano disciplinate le condizioni alle quali il minore, nell'esercizio della guida accompagnata, ovvero il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, possono esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna;
Considerato che il citato art. 11-bis prescrive, in particolare,
che ai predetti conducenti sia fatto divieto di circolare in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie impegnando altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata e che al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida sia fatto divieto di trasportare un passeggero diverso dalla persona in funzione di istruttore, al di fuori delle ipotesi di esercitazione con veicolo di un'autoscuola;
Ritenuto, quindi, di procedere alla disciplina delle esercitazioni in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna, tanto ai fini dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, quanto ai fini del decreto ministeriale 11
novembre 2011, n. 213;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la disciplina dell'attivita'
delle autoscuole»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che dal combinato disposto degli articoli 333, comma 1,
335, comma 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 ed art. 6, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, deriva che le esercitazioni svolte da autoscuole o centri di istruzione automobilistica devono essere svolte su veicoli dei quali gli stessi devono disporre a titolo di proprieta' o leasing, muniti di doppi comandi; che, con riferimento ai soli veicoli multiadattati, e' prevista la possibilita' che gli stessi, sempreche' muniti di doppi comandi,
possano essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica da parte di un terzo proprietario che ne autorizzi l'uso e che, infine, solo per l'esame di guida, i veicoli allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, possono essere esonerati dall'obbligo dei doppi comandi;
Ritenuto che la molteplicita' degli adattamenti che possono essere prescritti su di un veicolo, in ragione delle varie minorazioni o mutilazioni del conducente che intenda conseguire una patente di categoria B speciale, possono comportare l'impossibilita' per
quest'ultimo di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, per non essere il veicolo in disponibilita' presso l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, ancorche' multiadattato, congruo con le prescrizioni specifiche di allestimento richieste;
Ritenuto, quindi, di dover procedere, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a disciplinare le esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis,
del codice della strada, all'esito delle necessarie modifiche agli articoli 334 e 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n.
317, giusta, peraltro, il disposto dell'art. 123, rispettivamente commi 13 e 10, del codice della strada, per gli aspiranti al conseguimento di patente di categoria B speciale;
Decreta:
Art. 1 Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B
1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada,
l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B
deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.
2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
3. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto,
e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.
4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e'
vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.
5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.
6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida.
7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.
8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida.
Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,
si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.
Art. 2 Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, e' fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di rispettare i limiti di velocita' di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21,
del codice della strada.
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11
novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna,
effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 3 Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande per il conseguimento della patente di guida di categoria B,
presentate a decorrere dal 2 maggio 2012.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-bis, per gli aspiranti al conseguimento di patenti di guida di categoria B
speciale.
Art. 4 Disposizioni di carattere finanziario
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2012