Il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2012 ha approvato uno schema di decreto relativo al cambio di residenza in tempo reale, in attuazione del decreto Semplifica Italia (decreto legge 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, in vigore dal 9 maggio 2012), e su proposta del Ministro dell'Interno.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche, il quale riduce i tempi necessari per il cambio di residenza, va a modificare il "Regolamento anagrafico della popolazione residente" (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).
Lo schema di decreto, prima di essere definitivamente approvato, verrà nuovamente esaminato alla fine dell'iter previsto.
Le novità introdotte dal nuovo schema di decreto sono diverse, ma nel comunicato stampa del Governo ne sono state messe in evidenza tre: la registrazione delle dichiarazioni deve essere effettuata entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, dall'Ufficiale d'Anagrafe, gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle cancellazioni corrispondenti entrano in vigore dalla data della dichiarazione, e i controlli sui requisiti, indispensabili al fine di ottenere la registrazione, devono essere effettuati nell'arco dei 45 giorni successivi.
In caso di esito negativo dei controlli, la situazione anagrafica del richiedente viene ripristinata a quella presente all'atto della dichiarazione.
I comuni si impegneranno a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, sia fisici che di posta elettronica, ai quali i cittadini possono inviare le dichiarazioni anagrafiche in modo che le modalità di inoltro siano ben chiare, a beneficio dei richiedenti e dei comuni stessi; la modulistica relativa alle dichiarazioni d'anagrafe sarà elaborata dal Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istat.
A ragion della modifica effettuata al D.P.R. n. 223/1989 dallo schema di regolamento, il sindaco ha la possibilità di delegare le funzioni di ufficiale di anagrafe a personale di ruolo dipendente dal comune, nonché dai comuni con i quali è costituita una forma associativa; anche il personale esterno al comune, quindi, se legato a questo da un vincolo associativo, può assumere la delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.
Il Ministero dell'Interno, con circolare del 27 aprile 2012 e in attesa del completamento dell'iter di adozione del D.P.R., ha concesso indicazioni in merito alla disciplina in vigore dal 9 maggio, giorno in cui il decreto n. 5/2012 è entrato in vigore.
I cittadini potranno in particolar modo presentare le dichiarazioni anagrafiche, sia di residenza che di trasferimento all'estero, direttamente per posta o tramite fax o e-mail, anziché recarsi allo sportello del comune.
Nel caso di utilizzo di mezzi telematici, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale, il cittadino deve essere identificato dal sistema informatico tramite carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e deve inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata personale. Al termine della procedura, il dichiarante dovrà spedire la copia della dichiarazione con firma autografa e il documento d'identità, senza necessità di ricorrere nuovamente alla posta elettronica certificata.
Il Ministero ha fornito, oltre alle informazione necessarie, anche il facsimile dei modelli di dichiarazione da compilare e inviare: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/residenza/Circolare_residenza_27aprile.pdf
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche, il quale riduce i tempi necessari per il cambio di residenza, va a modificare il "Regolamento anagrafico della popolazione residente" (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).
Lo schema di decreto, prima di essere definitivamente approvato, verrà nuovamente esaminato alla fine dell'iter previsto.
Le novità introdotte dal nuovo schema di decreto sono diverse, ma nel comunicato stampa del Governo ne sono state messe in evidenza tre: la registrazione delle dichiarazioni deve essere effettuata entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, dall'Ufficiale d'Anagrafe, gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle cancellazioni corrispondenti entrano in vigore dalla data della dichiarazione, e i controlli sui requisiti, indispensabili al fine di ottenere la registrazione, devono essere effettuati nell'arco dei 45 giorni successivi.
In caso di esito negativo dei controlli, la situazione anagrafica del richiedente viene ripristinata a quella presente all'atto della dichiarazione.
I comuni si impegneranno a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, sia fisici che di posta elettronica, ai quali i cittadini possono inviare le dichiarazioni anagrafiche in modo che le modalità di inoltro siano ben chiare, a beneficio dei richiedenti e dei comuni stessi; la modulistica relativa alle dichiarazioni d'anagrafe sarà elaborata dal Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istat.
A ragion della modifica effettuata al D.P.R. n. 223/1989 dallo schema di regolamento, il sindaco ha la possibilità di delegare le funzioni di ufficiale di anagrafe a personale di ruolo dipendente dal comune, nonché dai comuni con i quali è costituita una forma associativa; anche il personale esterno al comune, quindi, se legato a questo da un vincolo associativo, può assumere la delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.
Il Ministero dell'Interno, con circolare del 27 aprile 2012 e in attesa del completamento dell'iter di adozione del D.P.R., ha concesso indicazioni in merito alla disciplina in vigore dal 9 maggio, giorno in cui il decreto n. 5/2012 è entrato in vigore.
I cittadini potranno in particolar modo presentare le dichiarazioni anagrafiche, sia di residenza che di trasferimento all'estero, direttamente per posta o tramite fax o e-mail, anziché recarsi allo sportello del comune.
Nel caso di utilizzo di mezzi telematici, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale, il cittadino deve essere identificato dal sistema informatico tramite carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e deve inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata personale. Al termine della procedura, il dichiarante dovrà spedire la copia della dichiarazione con firma autografa e il documento d'identità, senza necessità di ricorrere nuovamente alla posta elettronica certificata.
Il Ministero ha fornito, oltre alle informazione necessarie, anche il facsimile dei modelli di dichiarazione da compilare e inviare: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/residenza/Circolare_residenza_27aprile.pdf
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