Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 15/21 settembre 2003) ha indicato i principi guida, le regole e i limiti per prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti che contengono informazioni sanitarie, da parte di persone diverse dal soggetto cui i dati si riferiscono. In particolare il Garante ha precisato che le cartelle cliniche, i fascicoli personali e, in generale, tutta la documentazione contenente informazioni sullo stato di salute, detenuti da un'amministrazione pubblica, "possono essere accessibili da persone diverse dal "malato" solo se il diritto che si intende far valere in giudizio è di "pari rango", ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati" e che "la comunicazione dei dati è giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili (artt. 71, 92 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali). In ogni altra situazione prevale la tutela della riservatezza, della dignità e degli altri diritti fondamentali del malato". Il Garante ha inoltre puntualizzato che, per la valutazione del cd. 'pari rango', "l'amministrazione o la struttura privata, alle quali venga richiesto l'accesso ai dati, devono far riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere" e che, inoltre, "occorre valutare, anche, che tutti i dati richiesti siano effettivamente 'necessari' all'esercizio o alla difesa di diritti equivalenti a quello di riservatezza e, nel caso, accogliere parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie".
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