Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13 del 30 maggio 2012, risponde all'istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla problematica concernente la possibilità di assolvimento degli obblighi ex artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, da parte di un datore di lavoro privato, oltre che mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, anche attraverso sito web, dotato di un'area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante password individuale. In particolare con l'interpello si chiede se possa ritenersi sufficiente la semplice collocazione dei prospetti di paga di volta in volta elaborati (contestuale al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario e/o altro mezzo), nell'apposita area riservata del sito web, prospetti questi ultimi consultabili e scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una password individuale. Il Dicastero, richiamando la risposta all'interpello n. 1/2008 sul possibile assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 mediante messaggio di posta elettronica certificata e ricordando che nelle Amministrazioni Pubbliche le modalità di trasmissione per via telematica del prospetto di paga risultano ampiamente utilizzate, precisa che mutuando la ratio sottesa alla normativa vigente nelle PP.AA., si è ritenuto corretto l'assovimento dell'obbligo in esame da parte dell'azienda del settore privato anche mediante l'utilizzo del servizio di posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali. Ciò premesso, il Ministero ritiene che "l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale. Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell'organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.".
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