LE CONSIDERAZIONI DI UN PROFESSIONISTA ITALIANO - SETTORE LEGALE - A BUDAPEST.
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Non è raro, specie in tempi di profonda crisi economica internazionale, quale quella che ci troviamo ad affrontare in questi ultimi anni, tale perfino da mutare gli equilibri politico-economici mondiali, interrogarsi quale possa essere la modalità di recupero credito più efficace.
Sempre più spesso gli assistiti chiedono giustamente di essere rassicurati sulla recuperabilità del credito e delucidazioni sulla procedura più opportuna da seguire.
Oltre a poter avviare una procedura monitoria od ordinaria, con elevata probabilità di dover poi ricorrere alla procedura esecutiva, negli ultimi anni si è diffusa la prassi di procedere, in presenza di determinate condizioni, al deposito dell'istanza di fallimento.
Questa prassi, non diversamente da quanto avviene in Italia, si è molto diffusa in Ungheria, specie considerando che l'ordinamento ungherese non prevede non solo la nota soglia dei € 30.000 di debito scaduto e non pagato previsto dall'art. 15, ultimo comma, della legge fallimentare italiana, ma neppure una soglia di ammontare inferiore.
La legge ungherese IL del 1991 richiede, esattamente come previsto dalla legge italiana, che il debitore sia insolvente. Scaduto il termine concordato per il pagamento (adempimento) e trascorsi ulteriori venti giorni senza che il debitore abbia adempiuto alla propria obbligazione, il creditore è tenuto a diffidare formalmente il debitore ad adempiere alla propria obbligazione, avvisandolo che in caso contrario sarà depositata l'istanza di fallimento.
Per esperienza personale posso affermare che in molti casi solo il timore di veder dichiarato il fallimento della società spinge la debitrice a prendere contatti con la creditrice al fine di adempiere, magari chiedendo una dilazione, alla propria obbligazione.
Per quanto concerne la procedura fallimentare, che in questa sede riporto in sintesi estrema, il giudice, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, analizzata l'istanza di fallimento, qualora reputi di non richiedere alcuna integrazione dei documenti, dichiara con delibera il fallimento della debitrice e avvia la procedura fallimentare.
Formalmente la data di avvio della procedura fallimentare corrisponde alla data del passaggio in giudicato della delibera del tribunale.
I creditori per insinuarsi al passivo tempestivamente, chiedendo la registrazione dei propri crediti al curatore, hanno quaranta giorni di tempo dalla data di pubblicazione della delibera stessa.
L'insinuazione tardiva prevede, invece, che i crediti siano registrati nel più ampio termine di 180 giorni dalla pubblicazione della delibera. In tal caso i crediti potranno essere soddisfatti solo a seguito del soddisfacimento dei crediti tempestivamente soddisfatti e, ovviamente, qualora siano residuati fondi dopo il soddisfacimento dei creditori che hanno proceduto all'insinuazione al passivo in modo tempestivo.
A disposizione per i lettori interessati ad ulteriori approfondimenti.
Avv. Davide Sacco
sacco@consulenzalegaleungheria.it
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Non è raro, specie in tempi di profonda crisi economica internazionale, quale quella che ci troviamo ad affrontare in questi ultimi anni, tale perfino da mutare gli equilibri politico-economici mondiali, interrogarsi quale possa essere la modalità di recupero credito più efficace.
Sempre più spesso gli assistiti chiedono giustamente di essere rassicurati sulla recuperabilità del credito e delucidazioni sulla procedura più opportuna da seguire.
Oltre a poter avviare una procedura monitoria od ordinaria, con elevata probabilità di dover poi ricorrere alla procedura esecutiva, negli ultimi anni si è diffusa la prassi di procedere, in presenza di determinate condizioni, al deposito dell'istanza di fallimento.
Questa prassi, non diversamente da quanto avviene in Italia, si è molto diffusa in Ungheria, specie considerando che l'ordinamento ungherese non prevede non solo la nota soglia dei € 30.000 di debito scaduto e non pagato previsto dall'art. 15, ultimo comma, della legge fallimentare italiana, ma neppure una soglia di ammontare inferiore.
La legge ungherese IL del 1991 richiede, esattamente come previsto dalla legge italiana, che il debitore sia insolvente. Scaduto il termine concordato per il pagamento (adempimento) e trascorsi ulteriori venti giorni senza che il debitore abbia adempiuto alla propria obbligazione, il creditore è tenuto a diffidare formalmente il debitore ad adempiere alla propria obbligazione, avvisandolo che in caso contrario sarà depositata l'istanza di fallimento.
Per esperienza personale posso affermare che in molti casi solo il timore di veder dichiarato il fallimento della società spinge la debitrice a prendere contatti con la creditrice al fine di adempiere, magari chiedendo una dilazione, alla propria obbligazione.
Per quanto concerne la procedura fallimentare, che in questa sede riporto in sintesi estrema, il giudice, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, analizzata l'istanza di fallimento, qualora reputi di non richiedere alcuna integrazione dei documenti, dichiara con delibera il fallimento della debitrice e avvia la procedura fallimentare.
Formalmente la data di avvio della procedura fallimentare corrisponde alla data del passaggio in giudicato della delibera del tribunale.
I creditori per insinuarsi al passivo tempestivamente, chiedendo la registrazione dei propri crediti al curatore, hanno quaranta giorni di tempo dalla data di pubblicazione della delibera stessa.
L'insinuazione tardiva prevede, invece, che i crediti siano registrati nel più ampio termine di 180 giorni dalla pubblicazione della delibera. In tal caso i crediti potranno essere soddisfatti solo a seguito del soddisfacimento dei crediti tempestivamente soddisfatti e, ovviamente, qualora siano residuati fondi dopo il soddisfacimento dei creditori che hanno proceduto all'insinuazione al passivo in modo tempestivo.
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