L'INPS, con messaggio 10378 del 20 giugno 2012, precisa che l'indennità di disoccupazione non concorre a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. In particolare l'Istituto fornisce chiarimenti in materia di stato di disoccupazione ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 8, comma 9, legge 407/1990, che stabilisce in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, l'applicazione nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi. Essendosi posto il problema se l'indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 - aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 - stabilisce che si conserva lo "stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione", l'INPS evidenzia che l'articolo 4 del d.lgs. 181/2000 "dà rilievo all'attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, co 9, legge 407/1990.".
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