Il decreto del 22 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, ha sancito le modalità con le quali le imprese potranno ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
"La certificazione così ottenuta, riguardante somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, potrà essere utilizzata per compensare debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei confronti di INPS o INAIL; per ottenere un'anticipazione bancaria (eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia); per cedere il proprio credito", è quanto dichiarato dal Governo nel ricco comunicato stampa pubblicato online, il quale ha aggiunto che i creditori non perdono il diritto agli interessi relativi ai crediti.
I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che rientrano nel ramo di applicazione del decreto, potranno presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello allegato al decreto, nell'attesa che entri in funzione l'apposita piattaforma elettronica.
Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione o ente debitore certificherà che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure ne rileverà l'insussistenza o inesigibilità, anche parziale.
Per le amministrazioni centrali il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, mentre per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato; la certificazione non può essere rilasciata nel caso in cui si evincano procedimenti giurisdizionali pendenti, per la stessa ragione di credito.
In caso di crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore prima di rilasciare la certificazione procede alla prescritta verifica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; qualora risultasse inadempienza all'obbligo di pagamento richiesto dalla notifica di una o più cartelle, la certificazione viene resa al lordo delle somme ancora dovute, e l'importo viene comunque indicato.
In caso di esposizione debitoria del creditore verso la stessa amministrazione, il credito può essere certificato e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.
Al termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata rilasciata certificazione, né rilevata insussistenza o inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, comunicando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
"La certificazione così ottenuta, riguardante somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, potrà essere utilizzata per compensare debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei confronti di INPS o INAIL; per ottenere un'anticipazione bancaria (eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia); per cedere il proprio credito", è quanto dichiarato dal Governo nel ricco comunicato stampa pubblicato online, il quale ha aggiunto che i creditori non perdono il diritto agli interessi relativi ai crediti.
I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che rientrano nel ramo di applicazione del decreto, potranno presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello allegato al decreto, nell'attesa che entri in funzione l'apposita piattaforma elettronica.
Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione o ente debitore certificherà che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure ne rileverà l'insussistenza o inesigibilità, anche parziale.
Per le amministrazioni centrali il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, mentre per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato; la certificazione non può essere rilasciata nel caso in cui si evincano procedimenti giurisdizionali pendenti, per la stessa ragione di credito.
In caso di crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore prima di rilasciare la certificazione procede alla prescritta verifica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; qualora risultasse inadempienza all'obbligo di pagamento richiesto dalla notifica di una o più cartelle, la certificazione viene resa al lordo delle somme ancora dovute, e l'importo viene comunque indicato.
In caso di esposizione debitoria del creditore verso la stessa amministrazione, il credito può essere certificato e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.
Al termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata rilasciata certificazione, né rilevata insussistenza o inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, comunicando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
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