Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito con legge n. 297/1982, può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto. Secondo ciò che la recente giurisprudenza detta, si annoverano tra gli aventi diritto non soltanto gli eredi, ma più in generale gli aventi causa. Conseguenza di ciò risulta essere l'allargamento degli aventi diritto anche alle società finanziarie cessionarie del TFR, o ad altri soggetti che, avendo acquistato da queste ultime il predetto credito per TFR con rivalsa nei confronti del lavoratore, siano subentrate alle originarie società finanziare. L'Inps, con la circolare n. 89 del 26 giugno 2012, modifica le istruzioni precedentemente impartite comperndendo nel novero degli aventi causa anche queste società, ma naturalmente rimangono saldi i requisiti richiesti dalla precedente circolare n. 74/2008, ossia:
a) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
b) apertura di una procedura concorsuale;
c) esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
a) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
b) apertura di una procedura concorsuale;
c) esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
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