Pubblicato nella G.U. 25 luglio 2012, n. 172, il D.Lgs. 16 luglio 2012 , n. 109 attuativo della Dir. n. 2009/52/CE ha introdotto le norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il Decreto introduce delle ipostesi aggravanti che comportano un aumento delle sanzioni da un terzo alla metà quando si è in presenza di un "particolare sfruttamento" da parte del datore di lavoro, ossia: 1. quando il datore occupi irregolarmente più di tre lavoratori; 2. quando vengono occupati minori di età non lavorativa; 3. nel caso di sfruttamento previsto dall'art. 603-bis c.p. Ulteriore sanzione è il pagamento del viaggio di rimpatrio del lavoratore. Attraverso una dichiarazione di emersione, sarà possibile, dal 15 settembre 2012, regolarizzare i lavoratori stranieri che non sono in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata, previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, non deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. I soggetti che devono presentare la domanda sono i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, nonchè i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che, al 9 agosto 2012, occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente. Non si può far domanda di emersione in presenza di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, tranne alcune eccezioni. Non possono fare domanda di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi all'occupazione illegale di stranieri o allo sfruttamento lavorativo, i datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall'estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). Anche quando i lavoratori stranieri sono stati espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo e quando il lavoratore è stato condannato per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in fragranza, non sarà possibile far domanda di emersione. Naturalmente il datore di lavoro dovrà pagare per gli illeciti amministrativi e regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale pari ad almeno sei mesi del lavoratore.
Vai al testo del Decreto Legislativo 109/2012
Vai al testo del Decreto Legislativo 109/2012
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: