Il Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2003 ha approvato un decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE in materia di margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente sulla vita e nei rami diversi dell'assicurazione sulla vita. Il provvedimento dà applicazione alle disposizioni comunitarie introducendo le necessarie modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, per quanto concerne le imprese di assicurazione sulla vita, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, per quanto riguarda le imprese di assicurazione che esercitano i rami diversi dall'assicurazione sulla vita, l'abrogazione espressa delle norme incompatibili, le norme di coordinamento con la disciplina del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo 25 maggio 1997, n. 173, e con quella sulla solvibilità supplementare di cui al decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239. Più in dettaglio il provvedimento intende le definizioni di margine di solvibilità disponibile e di margine di solvibilità richiesto, riporta la disciplina sugli elementi ammessi nel margine di solvibilità e precisa le condizioni per l'inclusione delle passività subordinate. Contiene poi i criteri di determinazione e calcolo del margine di solvibilità richiesto così come codificati. Disciplina, nell'ambito del margine di solvibilità, la quota di garanzia ovvero la minima dotazione di mezzi patrimoniali che l'impresa deve possedere e il meccanismo di indicizzazione. Assegna all'autorità di vigilanza misure di intervento quando i diritti degli assicurati siano messi a rischio e di cui esercizio comporta la presentazione di un piano di risanamento finanziario e, nei casi di maggiore gravità, la richiesta di rafforzamento patrimoniale dell'impresa di assicurazione. Ancora, il provvedimento contiene i criteri di determinazione e calcolo del margine di solvibilità richiesto, rispettivamente con riferimento all'ammontare dei premi ed all'onere medio dei sinistri. Il provvedimento disciplina il trattamento ad esaurimento del fondo di integrazione nell'ambito della disciplina del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173.
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