Un mese di tempo per regolarizzare la posizione degli stranieri presenti irregolarmente in Italia. Dal 15 settembre al 15 ottobre i datori di lavoro potranno sanare la propria posizione in merito a dipendenti extracomunitari presentando domanda di regolarizzazione, in armonia con il Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, in vigore dal 9 agosto.
Il Decreto ha permesso l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che vieta ai datori di lavoro di impiegare cittadini con soggiorno irregolare, con sanzioni e provvedimenti in caso di inadempienza. Il datore di lavoro che presenta domanda di emersione dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, a partire dal 7 settembre 2012.
Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro che negli ultimi cinque anni sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento di persone, anche minori, per prostituzione o altre attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p, datori con lavoratori privi del permesso di soggiorno e che non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo sportello unico salvo cause forza maggiore.
Esclusi anche i lavoratori stranieri con provvedimento di espulsione, segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380, o che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. Esclusi anche rapporti di lavoro a tempo parziale.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito i codici tributo REDO (lavoro domestico) e RESU (lavoro subordinato), per l'esatta compilazione del modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi' da parte del datore di lavoro.
Secondo quanto riportato dal comunicato del Governo, il decreto stabilisce quanto segue:
"I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che al 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto legislativo - occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi, - e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Il decreto 109/12 prevede inoltre una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l'esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi."
Il Decreto ha permesso l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che vieta ai datori di lavoro di impiegare cittadini con soggiorno irregolare, con sanzioni e provvedimenti in caso di inadempienza. Il datore di lavoro che presenta domanda di emersione dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, a partire dal 7 settembre 2012.
Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro che negli ultimi cinque anni sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento di persone, anche minori, per prostituzione o altre attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p, datori con lavoratori privi del permesso di soggiorno e che non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo sportello unico salvo cause forza maggiore.
Esclusi anche i lavoratori stranieri con provvedimento di espulsione, segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380, o che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. Esclusi anche rapporti di lavoro a tempo parziale.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito i codici tributo REDO (lavoro domestico) e RESU (lavoro subordinato), per l'esatta compilazione del modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi' da parte del datore di lavoro.
Secondo quanto riportato dal comunicato del Governo, il decreto stabilisce quanto segue:
"I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che al 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto legislativo - occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi, - e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Il decreto 109/12 prevede inoltre una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l'esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi."
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