Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione del pubblico la guida "La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica" al fine di tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza. È indirizzata a professori, genitori e studenti e affronta diverse tematiche sulla base di pareri resi e su provvedimenti adottati in passato.
Riguardo ai temi in classe, i professori possono chiedere agli studenti di inserire informazioni riguardanti il loro mondo personale, ma devono usare discernimento nel decidere se leggerli o no alla classe. Cellulari e tablet devono invece essere usati solo a fini personali e in armonia con le leggi promosse da ciascun istituto, fermo restando che non si possono divulgare foto e video sul web senza il consenso dei diretti interessati. Vale la stessa regola anche per i filmati relativi a recite e gite scolastiche.
Illecito, invece, pubblicare nome e cognome di chi è in ritardo con i pagamenti della retta o del servizio mensa, o di chi usufruisce gratuitamente dei servizi perché appartenente a famiglie con reddito minimo. Alcune regole anche per le telecamere, la cui presenza deve essere segnalata e che devono essere in funzione soltanto negli orari di chiusura e con angolo visuale delimitato in caso di riprese esterne.
Gli istituti possono invece, previa autorizzazione dei diretti interessati, diffondere alle aziende i dati personali dei ragazzi per favorirne l'inserimento professionale, e raccogliere informazioni personali per attività di ricerca.
In merito all'iscrizione e ai registri online, il Garante spera in adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali. I voti di compiti in classe e interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono invece pubblici.
Riguardo ai temi in classe, i professori possono chiedere agli studenti di inserire informazioni riguardanti il loro mondo personale, ma devono usare discernimento nel decidere se leggerli o no alla classe. Cellulari e tablet devono invece essere usati solo a fini personali e in armonia con le leggi promosse da ciascun istituto, fermo restando che non si possono divulgare foto e video sul web senza il consenso dei diretti interessati. Vale la stessa regola anche per i filmati relativi a recite e gite scolastiche.
Illecito, invece, pubblicare nome e cognome di chi è in ritardo con i pagamenti della retta o del servizio mensa, o di chi usufruisce gratuitamente dei servizi perché appartenente a famiglie con reddito minimo. Alcune regole anche per le telecamere, la cui presenza deve essere segnalata e che devono essere in funzione soltanto negli orari di chiusura e con angolo visuale delimitato in caso di riprese esterne.
Gli istituti possono invece, previa autorizzazione dei diretti interessati, diffondere alle aziende i dati personali dei ragazzi per favorirne l'inserimento professionale, e raccogliere informazioni personali per attività di ricerca.
In merito all'iscrizione e ai registri online, il Garante spera in adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali. I voti di compiti in classe e interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono invece pubblici.
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