Secondo la normativa sulla certificazione in vigore dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle P.A. sono valide e utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Obbligatoria in caso di rapporti tra privati la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

In relazione ai certificati relativi al permesso di soggiorno, sulle stesse da produrre a soggetti privati è obbligatoria la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione", al posto della dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Certificati per procedure connesse alle leggi sull'immigrazione, come permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari, potranno essere richiesti a cittadini extracomunitari solo fino al 31 dicembre 2012. con la conversione in legge del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, dal 1° gennaio 2013 sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione.

L'attestato di idoneità per ricongiungersi con i familiari portandoli nella propria abitazione è approvato dagli uffici comunali a seguiti di accertamenti tecnici. L'idoneità non può quindi essere sostituita da autocertificazione perché rappresenta un'attestazione di conformità tecnica concessa dagli uffici preposti.

Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le disposizioni in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione, con dicitura da apporre sulle certificazioni «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Sul sito del Governo è disponibile il comunicato stampa completo (http://governo.it/GovernoInforma/Dossier/certificazione/index.html) di tutte le informazioni, e dalla stessa pagina è possibile accedere alle domande più frequenti (http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n-142011---direttiva-decertificazione/faq-domande-frequenti.aspx) in merito.


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