L'Inps, con messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti con i quali si chiede se possa applicarsi ai lavoratori in CIGS, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto l'art. 2 comma 5 quater L. 166/2008 che consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa integrazione. L'istituto, premettendo che la giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella legge n. 604 del 1966 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell'assunzione in prova giustificata, invece, dalla obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto, sottolinea come la Corte Costituzionale è giunta a negare "che l'assunzione in prova sia un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Con ciò non si tiene conto dell'elemento specifico che individua la causa dell'assunzione in prova e distingue questa dal contratto definitivo, cioè accertamento di determinate qualificazioni tecniche del prestatore necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale intende essere assunto ... può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato" Stante l'inapplicabilità della normativa del licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo, o giusta causa) di cui all'art. 1 L. 604/1966 ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova - si legge nel messaggio - ne consegue che, dovendosi configurare il contatto di lavoro nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, ad esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine con la conseguenza che "tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato, con relativa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 130/2010.".
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