Il 15 ottobre il senato ha definitivamente approvato una legge di iniziativa governativa, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali. La materia della parità di accesso ai mezzi di informazione e della propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva è disciplinata dalla legge 22 febbraio 2000, n.28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. La nuova legge innova semplificandola, la normativa limitatamente alle emittenti locali. A ciò il Governo è pervenuto dopo aver analizzato il peso degli obblighi imposti, anche in periodo non elettorale, per quelle emittenti che non rivestono una dimensione adeguata agli oneri previsti, quali l'obbligo di organizzare programmi di comunicazione politica e di informazione politica, nelle forme indicate dalla legge stessa (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici); di collocare i messaggi politici autogestiti in appositi contenitori e di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto; di praticare uno sconto del 50 per cento rispetto alle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari ed offrire, al tempo stesso, spazi di comunicazione politica dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori previsti al massimo in un numero di quattro. Per quanto riguarda, invece, i periodi di campagna elettorale (il cui inizio è dato dalla data di convocazione dei comizi elettorali) le regole alle quali le emittenti radiotelevisive devono attenersi diventano ancor più numerose ed articolate, soprattutto per quanto riguarda quelle che operano in ambito locale. Oltre all'osservazione dei precisi riparti tra i vari soggetti politici degli spazi per i messaggi politici operati dall'Autorità, rilevano le regole sulle modalità di trasmissione (è previsto, fra l'altro, che i messaggi abbiano una autonoma collocazione nei palinsesti e siano trasmessi in appositi contenitori per ogni giornata di programmazione, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione ed il loro numero complessivo deve essere fissato, tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione). Le emittenti radiofoniche e televisive locali hanno poi l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, la collocazione dei contenitori nel palinsesto e, fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata all'Autorità medesima con almeno cinque giorni di anticipo. Anche per i programmi d'informazione l'Authority definisce criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi le emittenti radiotelevisive locali. La nuova legge prevede, quale principale elemento di novità che si demandi alle organizzazioni che rappresentino almeno il 5 per cento delle emittenti locali la predisposizione di uno schema di codice di autoregolamentazione che, dopo essere stato sottoposto ai pareri della Conferenza Stato-Regioni o delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Federazione nazionale delle stampa italiana e dell'Ordine dei giornalisti, dopo la deliberazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, venga sottoscritto da parte delle stesse organizzazioni ed emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni. Il codice di autoregolamentazione deve comunque contenere disposizioni che consentano a tutti i soggetti che partecipano alla competizione elettorale effettiva parità di condizioni nella comunicazione politica, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Si continua a prevedere, in favore delle emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, l'accesso ai rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000. Per i messaggi politici autogestiti a pagamento la determinazione dei prezzi è demandata al codice di autoregolamentazione, che deve comunque attenersi al principio della parità di trattamento. Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione e di comminare le relative sanzioni, anche d'urgenza, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le sanzioni previste rispondono al principio di proporzionalità, in base al quale i mezzi adoperati non devono eccedere quanto è opportuno e necessario per il perseguimento dello scopo prefisso. Nella previsione del regime sanzionatorio, inoltre, si è data preferenza a misure che garantiscano un immediato ripristino della posizione lesa, in luogo della sola sanzione pecuniaria che l'esperienza ha dimostrato non avere sufficiente efficacia dissuasiva. Esse consistono in un ordine di eliminazione degli effetti pregiudizievoli, attuabile anche attraverso una trasmissione compensativa, la quale costituisce una forma di reintegrazione in forma specifica del diritto sacrificato del soggetto politico interessato. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo l'Autorità potrà disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 20.000 euro. Per la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti dell'Autorità, si richiama espressamente la giurisdizione esclusiva del TAR Lazio per il primo grado di giudizio.
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