Con D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 è stato emanato il regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. Il provvedimento disciplina il procedimento che i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonchè ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono attivare al fine di inibire atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita. Il procedimento deve essere concluso entro 75 giorni dalla presentazione della richiesta e l'autorità può anche disporre, in casi di particolare urgenza, la sospensione del messaggio pubblicitario. A conclusione del procedimento può essere disposta la pubblicazione del provvedimento dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa.
( D.P.R. 11/07/2003 , n. 284 , G.U. , 23/10/2003 , n. 247 ) (News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
( D.P.R. 11/07/2003 , n. 284 , G.U. , 23/10/2003 , n. 247 ) (News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
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