Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, fornisce chiarimenti interpretativi in relazione alle novità introdotte dalla legge n. 92/2012, intervenuta a modificare, tra l'altro, la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto intoducendo alcune restrizioni finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell'istituto.
Il Dicastero, ricordando che le novità introdotte dalla riforma del lavoro trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), illustra i requisiti del progetto che deve essere "funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale" obiettivamente verificabile e idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente. Il progetto - si legge nella circolare - non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, cioè pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa", deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi essendo necessario che dalle modalità di svolgimento della prestazione, non emergano i caratteri dell "routinarietà" o "elementarietà".
Il Ministero, indica poi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto come "addetti alla distribuzione di bollette, giornali, riviste ed elenchi telefonoci; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portiri; estestiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi e bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi in bound".
Precisazioni da parte del Ministero anche in merito al copenso minimo del lavoratore a progetto che va individuato dalla contrattazione collettiva e ai profili sanzionatori nel caso di "assenza del progetto" ovvero qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati.
Il Dicastero, ricordando che le novità introdotte dalla riforma del lavoro trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), illustra i requisiti del progetto che deve essere "funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale" obiettivamente verificabile e idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente. Il progetto - si legge nella circolare - non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, cioè pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa", deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi essendo necessario che dalle modalità di svolgimento della prestazione, non emergano i caratteri dell "routinarietà" o "elementarietà".
Il Ministero, indica poi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto come "addetti alla distribuzione di bollette, giornali, riviste ed elenchi telefonoci; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portiri; estestiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi e bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi in bound".
Precisazioni da parte del Ministero anche in merito al copenso minimo del lavoratore a progetto che va individuato dalla contrattazione collettiva e ai profili sanzionatori nel caso di "assenza del progetto" ovvero qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati.
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