La Cassazione, dopo avere stabilito che la sussistenza di una giusta causa di licenziamento deve essere valutata di norma, e sicuramente quando si fa valere una responsabilità disciplinare del lavoratore, sulla base sia degli elementi soggettivi che di quelli oggettivi del fatto, ha stabilito un interessante pincipio di diritto: il giudice davanti a cui sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto, deve accertare l'effettiva sussistenza di fatti, riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili oggettivi e soggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva, mentre non può ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest'ultimo sul rapporto fiduciario e sull'immagine dell'azienda. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 settembre 2003, n.13294: Licenziamento per giusta causa - Rinvio a giudizio del lavoratore - Esame profili oggettivi e soggettivi che giustifichino la sanzione disciplinare espulsiva - Necessità).
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