L'Inps, con messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, chiarisce i requisiti e le modalità per la richiesta dell'indennità riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi , prevista dall'art. 2, nei commi dal 51 al 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero).
L'Istituto, ricordando che l'indennità è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps e che soddisfino una serie di requisiti , precisa che per espressa previsione normativa "restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data" ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
Spiega l'Inps che la suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e che, quindi, i collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre del corrente anno, potranno - decorsi, "almeno due mesi" in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi utilizzando il modello CoCoPro 2010, 2011 e 2012 - COD.SR92 pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
Si ricorda infine nel messaggio che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.
Vedi anche:
» La Riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92)
» La riforma del mercato del lavoro (guida) A cura di Milena Usai.
Scarica il PDF del messaggio INPS 18 dicembre 2012
L'Istituto, ricordando che l'indennità è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps e che soddisfino una serie di requisiti , precisa che per espressa previsione normativa "restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data" ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
Spiega l'Inps che la suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e che, quindi, i collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre del corrente anno, potranno - decorsi, "almeno due mesi" in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi utilizzando il modello CoCoPro 2010, 2011 e 2012 - COD.SR92 pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
Si ricorda infine nel messaggio che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.
Vedi anche:
» La Riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92)
» La riforma del mercato del lavoro (guida) A cura di Milena Usai.
Scarica il PDF del messaggio INPS 18 dicembre 2012
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: