Con la legge di stabilità, ultimo provvedimento del Governo uscente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, che entrera' in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, l'Esecutivo ha affrontato tematiche estremamente eterogenee trattando, tra le altre previsioni, anche la riforma del Codice della Strada e, all'interno di essa, il tema della possibilita' di imporre l'uso delle gomme da neve durante i mesi invernali.
Sul tema in questione il Parlamento ha a lungo dibattuto, diviso tra coloro che sostenevano, per ragioni di sicurezza, la necessità dell'obbligo dell'utilizzo di pneumatici invernali e coloro i quali, invece, ritenevano sufficiente imporre, in alternativa alle gomme termiche, la presenza delle catene a bordo, da montare all'occorrenza, evitando agli automobilisti di dover sopportare la spesa - ingente quanto superflua - per l'acquisto di un ulteriore treno di gomme.
L'acceso dibattito e' nato dalle polemiche originate dalla previsione introdotta, a metà dicembre scorso, dal cosiddetto "decreto sviluppo bis", con il quale si stabiliva che, sulle strade extraurbane, i gestori delle tratte potessero imporre, in previsione di copiose nevicate, l'uso esclusivo di pneumatici da neve, vietando il transito ai veicoli non attrezzati.
Con un emendamento introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato in sede di elaborazione della Legge di Stabilità, e' stata, invece, abrogata la discussa norma del Decreto Sviluppo, sostituita dalla possibilita' per i gestori - prevista dal novellato art. 6 del codice della strada - di prescrivere che i veicoli che circolano sulle proprie strade, fuori dai centri abitati, siano muniti di gomme invernali o, in alternativa, di mezzi antisdrucciolevoli omologati.
Quanto ai dispositivi utilizzabili, la norma di riferimento resta, ad oggi, il decreto del 13 marzo 2002, a norma del quale l'utilizzo delle catene da neve (da avere, dunque, sempre a bordo, ove sussista l'obbligo) equivale a quello delle gomme termiche, con esclusione di qualsiasi altro mezzo antisdrucciolo (ad esempio i dispositivi tessili, come le cosiddette calze da neve).
Quest'ultima norma resterà valida sino al 31 marzo prossimo, data in cui entrerà in vigore il D.M. 10 maggio 2011, che riconoscerà l'utilizzabilita' di tutti i dispositivi di nuova generazione non precedentemente menzionati come ammessi, purché ricevano la preventiva omologazione da parte del Ministero dei Trasporti.
Sul tema in questione il Parlamento ha a lungo dibattuto, diviso tra coloro che sostenevano, per ragioni di sicurezza, la necessità dell'obbligo dell'utilizzo di pneumatici invernali e coloro i quali, invece, ritenevano sufficiente imporre, in alternativa alle gomme termiche, la presenza delle catene a bordo, da montare all'occorrenza, evitando agli automobilisti di dover sopportare la spesa - ingente quanto superflua - per l'acquisto di un ulteriore treno di gomme.
L'acceso dibattito e' nato dalle polemiche originate dalla previsione introdotta, a metà dicembre scorso, dal cosiddetto "decreto sviluppo bis", con il quale si stabiliva che, sulle strade extraurbane, i gestori delle tratte potessero imporre, in previsione di copiose nevicate, l'uso esclusivo di pneumatici da neve, vietando il transito ai veicoli non attrezzati.
Con un emendamento introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato in sede di elaborazione della Legge di Stabilità, e' stata, invece, abrogata la discussa norma del Decreto Sviluppo, sostituita dalla possibilita' per i gestori - prevista dal novellato art. 6 del codice della strada - di prescrivere che i veicoli che circolano sulle proprie strade, fuori dai centri abitati, siano muniti di gomme invernali o, in alternativa, di mezzi antisdrucciolevoli omologati.
Quanto ai dispositivi utilizzabili, la norma di riferimento resta, ad oggi, il decreto del 13 marzo 2002, a norma del quale l'utilizzo delle catene da neve (da avere, dunque, sempre a bordo, ove sussista l'obbligo) equivale a quello delle gomme termiche, con esclusione di qualsiasi altro mezzo antisdrucciolo (ad esempio i dispositivi tessili, come le cosiddette calze da neve).
Quest'ultima norma resterà valida sino al 31 marzo prossimo, data in cui entrerà in vigore il D.M. 10 maggio 2011, che riconoscerà l'utilizzabilita' di tutti i dispositivi di nuova generazione non precedentemente menzionati come ammessi, purché ricevano la preventiva omologazione da parte del Ministero dei Trasporti.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: