E' entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2013 la nuova normativa recante 'Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali'. Si tratta della legge 10 dicembre 2012 n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012, n. 293.
La legge introduce dei considerevoli cambiamenti relativamente alla regolamentazione del riconoscimento della filiazione. In particolare, l'esecutivo entro sei mesi dovrà disporre le opportune modifiche al regolamento dello stato civile. Di conseguenza il Ministero dell'Interno ha recepito la nuova norma ancor prima della sua entrata in vigore, emanando il 24 dicembre 2012 la circolare n.33 che contiene le disposizioni per gli ufficiali di stato civile per la corretta applicazione della normativa.
La nuova legge stabilisce il principio della completa equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, al punto che tali definizioni spariranno dai codici dove si parlerà solo di "figli".
Questi ultimi saranno unicamente distinti, quando necessario, fra quelli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio. Relativamente al riconoscimento della filiazione, viene modificata l'età in cui il figlio può intervenire per fornire o meno il proprio assenso. L'età passa infatti da sedici a quattordici anni per l'assenso diretto del figlio, mentre prima di tale età esso sarà dato dal primo genitore che ne effettuò il riconoscimento. Viene poi introdotto il riconoscimento di un figlio prima ancora del compimento del sedicesimo anno di età previa autorizzazione e valutazione del Tribunale. A seguito di esplicita autorizzazione del Tribunale per i Minorenni è inoltre consentito il riconoscimento dei figli nati da un rapporto incestuoso.
La circolare ministeriale chiarisce che nell'ipotesi di matrimonio tra genitori che avevano già riconosciuto il figlio, si applicherà il disposto di cui all'art. 262 del codice civile anziché la norma di cui al primo comma dell'art. 33 del dpr 396/2000. Con riferimento all'art. 35 dello stesso decreto, le modifiche apportate consentono nuovamente di avere più nomi separati da una virgola, dei quali avrà però rilevanza solo il primo.
Il Ministero chiarisce che possono essere imposti fino a tre prenomi, separati all'occorrenza da virgole, ma solo quelli posti prima della virgola dovranno comparire nelle certificazioni. Si tratta di fatto di un titorno ad un passato dove tale abitudine aveva ingenerato non pochi problemi. L'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe avrà dunque il compito di monitorare l'esatta applicazione delle norme e comunicare al Ministero dell'Interno le difficoltà che dovessero eventualmente sorgere.
Per saperne di più:
Vai alla Legge 219/2012 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
La legge introduce dei considerevoli cambiamenti relativamente alla regolamentazione del riconoscimento della filiazione. In particolare, l'esecutivo entro sei mesi dovrà disporre le opportune modifiche al regolamento dello stato civile. Di conseguenza il Ministero dell'Interno ha recepito la nuova norma ancor prima della sua entrata in vigore, emanando il 24 dicembre 2012 la circolare n.33 che contiene le disposizioni per gli ufficiali di stato civile per la corretta applicazione della normativa.
La nuova legge stabilisce il principio della completa equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, al punto che tali definizioni spariranno dai codici dove si parlerà solo di "figli".
Questi ultimi saranno unicamente distinti, quando necessario, fra quelli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio. Relativamente al riconoscimento della filiazione, viene modificata l'età in cui il figlio può intervenire per fornire o meno il proprio assenso. L'età passa infatti da sedici a quattordici anni per l'assenso diretto del figlio, mentre prima di tale età esso sarà dato dal primo genitore che ne effettuò il riconoscimento. Viene poi introdotto il riconoscimento di un figlio prima ancora del compimento del sedicesimo anno di età previa autorizzazione e valutazione del Tribunale. A seguito di esplicita autorizzazione del Tribunale per i Minorenni è inoltre consentito il riconoscimento dei figli nati da un rapporto incestuoso.
La circolare ministeriale chiarisce che nell'ipotesi di matrimonio tra genitori che avevano già riconosciuto il figlio, si applicherà il disposto di cui all'art. 262 del codice civile anziché la norma di cui al primo comma dell'art. 33 del dpr 396/2000. Con riferimento all'art. 35 dello stesso decreto, le modifiche apportate consentono nuovamente di avere più nomi separati da una virgola, dei quali avrà però rilevanza solo il primo.
Il Ministero chiarisce che possono essere imposti fino a tre prenomi, separati all'occorrenza da virgole, ma solo quelli posti prima della virgola dovranno comparire nelle certificazioni. Si tratta di fatto di un titorno ad un passato dove tale abitudine aveva ingenerato non pochi problemi. L'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe avrà dunque il compito di monitorare l'esatta applicazione delle norme e comunicare al Ministero dell'Interno le difficoltà che dovessero eventualmente sorgere.
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