Con la legge n. 247 del 21 dicembre 2012, dopo un lungo travaglio legislativo frutto dell'intenso lavoro preparatorio dell'ultimo triennio, si è arrivati alla Riforma del sistema forense, definitivamente entrata in vigore il 2 Febbraio del corrente anno. E tra i temi toccati dalla novella vi è quello dei compensi agli avvocati

La norma che si occupa della questione è l'art. 13, la quale al primo comma esordisce innanzitutto col consentire all'avvocato di esercitare la professione anche a proprio favore e consentendo anche di svolgere un incarico a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la pattuizione dei compensi la novità più significativa è quella relativa alla reintroduzione del divieto del patto di quota lite. La norma da un lato prevede che "la pattuizione dei compensi è libera" e che "è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". Dall'altro lato vieta espressamente "i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".

In base al secondo comma il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rispettare il principio della trasparenza e informare il cliente tutte le informazioni utili a comprendere quelli che potrebbero essere gli oneri da affrontare nel corso del giudizio. A richiesta - si legge nella norma - l'avvocato "è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

Per quanto riguarda i parametri forensi, questi si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta

Nel caso di mancato accordo tra avvocato e cliente, ci si può rivolgere al consiglio dell'ordine per esperire un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

I parametri forensi si applicano anche in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.


Un'altra novità della riforma riguarda la specifica previsione della possibilità per l'avvocato di ottenere oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

Vedi anche: La riforma Forense. Ecco cosa cambia. In allegato il testo della riforma


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