L'Inps, con messaggio n. 1114 del 18 gennaio 2013, rende noto che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", ha disposto la proroga ed il rifinanziamento anche per l'anno 2013 dell'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1, L. 19-12-1984 n. 863 (legge di conversione del D.L. 30-10-1984 n. 726).
La legge di stabilità 2013, nello specifico, all'art. 1, comma 256 dispone che "l'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.».
Pertanto, si legge nel messaggio, anche per l'anno 2013, la misura del trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti è pari all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro.
La legge di stabilità 2013, nello specifico, all'art. 1, comma 256 dispone che "l'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.».
Pertanto, si legge nel messaggio, anche per l'anno 2013, la misura del trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti è pari all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro.
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