Con D.M. 16 settembre 2003 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto alcune limitazioni alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 del 1984. Gli accordi non potranno essere stipulati se il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione oraria sia uguale o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti esuberanti o se prevedono una riduzione oraria superiore al 50% se relativa a più di metà dell'organico. Queste limitazioni operano per i contratti stipulati successivamente al 5 novembre 2003.
( Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 16/09/2003 , G.U. , 05/11/2003 , n. 257 )
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
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