L'articolo 11 chiarisce come ogni avvocato abbia l'obbligo di doversi sempre tenere in costante aggiornamento, mediante la frequentazione di corsi o eventi di formazione (con riconoscimento di crediti formativi), per poter mantenere alta la sua professionalità al servizio della giustizia e della sua clientela.
Tuttavia, vengono esonerati da questo obbligo: i docenti e i ricercatori universitari, coloro i quali siano stati sospesi e non possono quindi esercitare temporaneamente la professione, quelli che fanno parte di organi con funzioni legislative o sono componenti del Parlamento europeo e gli avvocati "anziani" che abbiano compiuto almeno venticinque anni di iscrizione sull'albo o i sessant'anni anagrafici.
Inoltre, il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense all'articolo 5, esonera più o meno parzialmente dalla formazione continua: coloro i quali debbano adempiere ai proprio doveri di genitori (in presenza di figli minori), chi è soggetto a gravi condizioni personali o di salute tali da non consentire la frequenza agli eventi di formazione, chi si trasferisce all'estero o chi interrompe per più di sei mesi la propria attività professionale.
Caso per caso poi, vengono vagliate le richieste degli iscritti all'albo in presenza di condizioni tali da impedire l'assolvimento dell'obbligo formativo. Va, infine, menzionato anche l'articolo 43 della riforma forense, che in conformità al contenuto normativo del precedente qui trattato, prevede lo stesso obbligo formativo secondo modalità temperate e decise dal Consiglio Nazionale Forense applicabili ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio legale e, comunque, a tutti coloro che intendono accedere alla carriera forense tramite la pratica professionale.
Autore: Shanna