La formazione continua non può essere monopolio degli ordini professionali. È quanto emerge da una sentenza della Corte di Giustizia UE secondo cui non possono esserci limitazioni alla concorrenza a vantaggio degli ordini professionali.
La vicenda presa in esame dalla Corte riguarda l'ordine degli esperti contabili del Portogallo. Nel caso di specie la formazione professionale poteva essere erogata dall'ordine professionale oppure da organismi accreditati che però, per poter erogare i corsi, avrebbero dovuto pagare una tassa all'ordine.
Era inoltre l'ordine stesso poter decidere se dare il via libera a un organismo e se accreditare i corsi formativi.
La decisione da dunque il via libera ad istituti che possono garantire la formazione dei professionisti anche se svincolati dall'ordine professionale.
In Italia in base a quanto dispone l'articolo sette è del DPR 137/2012 "ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale [...]. I corsi di formazione possono essere organizzati [...] oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi".
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La vicenda presa in esame dalla Corte riguarda l'ordine degli esperti contabili del Portogallo. Nel caso di specie la formazione professionale poteva essere erogata dall'ordine professionale oppure da organismi accreditati che però, per poter erogare i corsi, avrebbero dovuto pagare una tassa all'ordine.
Era inoltre l'ordine stesso poter decidere se dare il via libera a un organismo e se accreditare i corsi formativi.
La decisione da dunque il via libera ad istituti che possono garantire la formazione dei professionisti anche se svincolati dall'ordine professionale.
In Italia in base a quanto dispone l'articolo sette è del DPR 137/2012 "ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale [...]. I corsi di formazione possono essere organizzati [...] oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi".
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